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Realmonte: assoluzione piena per l’architetto Giuseppe Vella accusato di lottizzazione abusiva 

Ieri mattina  al Tribunale di Agrigento,  davanti al Giudice Monocratico, Giuseppe Sciarrotta si è concluso il dibattimento con il deposito delle memorie conclusive e le arringhe degli Avvocati della difesa:  Giuseppe Dacquì, Vincenzo Maria Giacona, Antonella Paternò, Roberto Mangano, Giuseppe Giudice, Alessandro Patti e Sergio Indelicato e, dopo due ore di camera di consiglio è stato letto, dal giudice il dispositivo che vede assolti tutti e con formula piena gli imputati accusati del reato di cui agli art. 30 e 44 comma 1 lettera C) del DPR 380/01, tra gli imputati l’Arch. Vella Giuseppe in quanto nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Realmonterilasciando a Catanzaro Alfonso e Gucciardo Rosa le Concessioni edilizie n. 14/2011, n. 30/2010, n.29/2010 e n. 34/2011, in concorso con gli altri imputati, realizzava una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio in zona E – verde agricolo- del Programma di fabbricazione del Comune di Realmonte – con indice di edificabilità di 0,03 mc/mq su area specificatamente gravata tra gli altri a) da un vincolo di immodificabilità assoluta temporanea, sino all’adozione del piano territoriale paesistico regionale ex art. 2 D.A. 5111/92; b) dal vincolo storico monumentale sull’immobile denominato “Torre di Monterosso” ex DDG n. 8504 del 10/12/2009 “rettificato con successivo D.D.S. n.987 del 10/05/2010 emesso, quest’ultimo, su segnalazione del Comune con nota n.11791 del 23/12/2009 che aveva erroneamente abbassato l’indice di edificabilità in verde agricolo da 0,03 a 0,003 mc/mq che risultava inferiore al limite previsto per tali aree.”, l’area di terreno oggetto di attenzione è limitrofa alla Torre di Monterosso estesa 149.499 mq e censita al Catasto del Comune di Realmonte al foglio 9 particelle 526, 527, 548, 557 e 558. Allo stesso, sempre nella qualità, sono state contestate, altresì, ulteriori violazioni urbanistiche e paesaggistiche.

L’articolata contestazione operata dall’accusa si è basata, però, esclusivamente sulla consulenza di un CT nominato dalla Procura della Repubblica che, dopo aver effettuato i sopralluoghi e aver acquisito presso il Comune di Realmonte la documentazione e le relative Concessioni edilizie, ha ritenuto di evidenziare incongruenze e specifiche violazioni di legge, arrivando a sostenere che le Concessioni edilizie e i nulla osta paesaggistici sarebbero stati rilasciati in violazione del vincolo di immodificabilità assoluto vigente sull’intera fascia costiera del comune di Realmonte e previsto dall’art. 2 D.A. 5111/92 che, a suo dire, sarebbe stato considerato erroneamente decaduto dagli imputati che avrebbero ritenuto vigente quello di cui all’art. 1 del medesimo decreto, derogabile previo nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali.

Quanto affermato dal CTPM, è stato, invece, completamente smentito sia dai consulenti della difesa, tra cui noti Professori di Urbanistica, che, quindi, dal Perito nominato dal Tribunale, l’Ing. Moncado Severio il quale, analizzata tutta la documentazione, ha escluso categoricamente che nella fattispecie c’è stata lottizzazione abusiva e ha sostenuto diversamente che tutte le concessioni edilizie sono state rilasciate nel rispetto della normativa senza che sia stata operata, dunque, alcuna illecita trasformazione dell’assetto morfologico del territorio come, invece, affermato dal consulente del pm.

Il concetto, già, comunque, chiaramente espresso dal Perito nella sua perizia è stato nuovamente ribadito all’udienza del 28.02.2023, allorquando ha specificato:  “ho analizzato tutto l’iter eseguito, tutte le autorizzazioni ottenute e anche sono entrato nel merito chiaramente della valutazione dal punto di vista computazionale dei volumi e delle superfici perché c’erano due punti che erano stati sollevati dal CT del pubblico ministero procedente e ho analizzato quindi con attenzione tutto quanto. La conclusione cui sono pervenuto è che tutte e quattro le concessioni edilizie sono legittime e sono state legittimamente rilasciate a seguito di tutti i pareri prescritti dalla normativa. La risposta, chiara, netta data dal Perito ha dato modo al Giudice di non aver dubbi e quindi addivenire ad una decisione altrettanto netta che mette fine ad un contraddittorio che ha viste contrapposte diverse tesi, molte di queste autorevolissime, e far decidere per la piena assoluzione degli imputati.

”L’assunto accusatorio, è evidente- dichiara l’avvocato Giuseppe Dacquì del Foro di Caltanissetta, difensore dell’arch. Giuseppe Vella- si fondava sul presupposto della presunta responsabilità degli imputati e nello specifico del Vella, quale componente dell’ufficio tecnico del Comune di Realmonte, in quanto, essendo un soggetto qualificato e dotato per il suo ruolo di conoscenze e competenze specifiche, avrebbe dovuto avere una perfetta cognizione della legislazione in materia e, quindi, della ritenuta esistenza del vincolo di immodificabilità sancito dalla legge regionale 15/91. Ma, a ben vedere la situazione non è così lineare e la prova si è avuta nel corso della lunga istruttoria nella quale si sono susseguite varie tesi sull’esistenza del vincolo stesso, sulle fonti normative e sulla loro efficacia e validità. Ed infatti, l’approvazione del progetto di edificazione è avvenuta in presenza di una serie di provvedimenti dell’Assessorato Regionale che, erano esistenti e sono stati di fatto applicati. Nello specifico- continua l’avvocato- in materia ambientale, al momento del rilascio delle concessioni edilizie, vigeva e trovava applicazione un preciso orientamento impartito dall’Assessorato Regione Siciliana a cui le Soprintendenze, in primis, si sono adeguate.  Non vi è chi non veda che in un contesto caratterizzato dalla presenza di annose questioni di diritto sull’efficacia dei vincoli e sulla gerarchizzazione delle fonti normative, considerare colposa e/o addirittura dolosa la condotta dei funzionari è stato apodittico. L’elemento soggettivo- conclude l’avv. Giuseppe Dacquì- della colpa è, quindi, insussistente atteso che gli atti e le autorizzazioni sono stati posti in ossequio a quello che era l’indirizzo impartito dall’Assessorato della Regione Sicilia”.

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